La riorganizzazione della continuità assistenziale in Molise è finita al centro di un contenzioso amministrativo: 20 comuni hanno presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per impugnare il Decreto del Commissario ad Acta n. 45 del 13 marzo 2026. L’udienza per la richiesta di sospensione del provvedimento è stata fissata per mercoledì 10 giugno. Gli enti locali sono assistiti dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino.
Comuni ricorrenti e motivi principali dell’impugnazione
I sindaci dei Comuni coinvolti — tra cui BaranelloBonefroCantalupo del SannioCarovilliCasacalendaCercemaggiore e Cerro al Volturno — hanno firmato il ricorso collettivo. Il dispositivo impugnato mira a riorganizzare il servizio che fino ad oggi era garantito dalla ex Guardia medica; per i ricorrenti il piano è viziato da carenza istruttoria e da scelte irragionevoli rispetto alle caratteristiche del territorio.
Nel dettaglio, i sindaci evidenziano che il nuovo modello riduce le sedi di continuità assistenziale da 44 a 16con una concentrazione di 13 postazioni all’interno delle Case di Comunità (modello Hub/Spoke) e solo 3 presidi esterni che, inoltre, avrebbero orari ridotti. I ricorrenti sintetizzano l’impatto con la definizione fra virgolette: «centralizzazione e la drastica riduzione dei presidi».
Effetti sul territorio e sulla popolazione vulnerabile
I firmatari del ricorso sottolineano come la riorganizzazione possa allontanare i servizi da fasce di popolazione particolarmente fragili: la regione conta un’incidenza significativa di ultrasettantacinquenni, con il dato del 12,9% di over 75, e una conformazione geografica che vede 123 comuni su 136 classificati in zona montana. Secondo i ricorrenti, tali numeri rendono la prossimità delle cure un requisito essenziale che il decreto non avrebbe adeguatamente valutato.
Profili di illegittimità e riferimenti normativi invocati
Nel ricorso si denuncia la violazione di principi costituzionali e normativi: i Comuni richiamano, fra gli altri, i principi di tutela della salute (art. 32), di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97). Inoltre viene contestata la non conformità del piano alla normativa nazionale di settore, richiamando in particolare le disposizioni che orientano l’organizzazione dei servizi verso la prossimità e l’accessibilità delle cure (richiamo al DM 77/2026).
Gli amministratori locali sostengono che, pur in assenza di una formale soppressione, il nuovo modello determina un svuotamento effettivo dei presidi non ricompresi nella rete, rendendoli di fatto insostenibili e contribuendo a creare vuoti assistenziali nelle aree interne.
Conseguenze operative ipotizzate dai ricorrenti
Fra gli effetti pratici che vengono indicati nel ricorso emergono il rischio di un aumento degli accessi impropri al Pronto Soccorso, un maggiore ricorso ai servizi di emergenza-urgenza e potenziali difficoltà negli spostamenti per i cittadini, considerata la scarsa copertura del trasporto pubblico verso le nuove sedi. Questi elementi, secondo i sindaci, potrebbero accelerare lo spopolamento dei piccoli centri privandoli di un elemento chiave per la sicurezza sanitaria locale.
Oltre al ricorso al Tar, i 20 Comuni stanno preparando un’ulteriore impugnazione contro il POS 2026-2028chiedendo che la riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale sia sospesa sin da subito fino alla definizione delle controversie giudiziarie.
Il quadro processuale è ora concentrato sull’udienza di sospensione fissata per mercoledì 10 giugnodove si deciderà se adottare provvedimenti cautelari in favore dei Comuni ricorrenti. La causa mette in evidenza la tensione tra esigenze di ristrutturazione amministrativa e il principio della tutela dell’accesso alle cure sul territorio, con al centro la difesa dei presidi sanitari locali da parte delle amministrazioni comunali.


